Accertamento di compatibilità paesaggistica

Modulistica e istruzioni redazionali 

Con il D.lgs n. 157/2006 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”, è stata introdotta all’art._146, comma 12, del Codice la possibilità del rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma nei seguenti casi:


a. per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero di quelli legittimamente realizzati;
b. per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c. per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380

Per ottenere la certificazione di compatibilità paesaggistica postuma (art.167) il proprietario, possessore o detentore dell’immobile o dell’area, presenta domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità degli interventi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

Il nuovo testo dell’art. 167 prevede, salvo le deroghe di cui al comma 4 (ovvero le ipotesi previste per l’accertamento di compatibilità paesaggistica a regime), che il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, viene quindi meno la scelta, da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, fra la rimessione in pristino e l’irrogazione della sanzione pecuniaria.

L’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica al Parco va presentata tramite il portale InLinea

  • versamento oneri_istruttori  da effettuarsi in sede di presentazione dell’istanza (previa verifica delle categorie esentate) intestato a: Tesoreria di Città Metropolitana di Milano cod. IBAN IT86D0306901775000000100922 - indicare PASM all'inzio della causale (Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 4/2020 del 8.1.2020 – scaricabile da questo sito internet). Sono esenti dal versamento i Comuni del Parco per la realizzazione di opere pubbliche e gli imprenditori agricoli professionali limitatamente alle autorizzazioni inerenti interventi non soggetti a permesso di costruire e le opere di cui all’art. 59 della LR12/05
  • documentazione necessaria indicata dal Regolamento “Istituzione e disciplina_della_Commissione_per_il_paesaggio del_Parco_Agricolo_Sud_Milano” per il rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica – Allegato A e dal DPCM 12/12/2005 contenente l’ accordo tra Regione e Ministero dei Beni Culturali che indica la documentazione minima da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica. Quale specificazione della documentazione si consiglia la lettura delle Istruzioni redazionali, l'abaco e le specifiche degli elaborati progettuali
  • elaborati di progetto

Normativa

Ultimo aggiornamento: Mon Jan 09 11:43:56 CET 2023
Data creazione: Tue Sep 27 15:39:15 CEST 2016

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