Autorizzazione paesaggistica semplificata
Con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n, 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/03/2017 concernente il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (D.P.R. 13/02/2017, n. 31) ed entrato in vigore il 6 aprile 2017, è stato emanato il regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di «lieve entità» (di cui all’allegato B del decreto) e sono stati individuati gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (di cui all’allegato A del decreto), con l’obiettivo di ridurre i termini del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo, nonché semplificare gli adempimenti connessi.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, va presentata accedendo tramite il link: https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/Servizi_online/inlinea.html
- versamento oneri_istruttori da effettuarsi in sede di presentazione dell’istanza (previa verifica delle categorie esentate) intestato a: Tesoreria di Città Metropolitana di Milano cod. IBAN IT86D0306901775000000100922 - indicare PASM all'inzio della causale (Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 4/2020 del 8.1.2020 – scaricabile da questo sito internet). Sono esenti dal versamento i Comuni del Parco per la realizzazione di opere pubbliche e gli imprenditori agricoli professionali limitatamente alle autorizzazioni inerenti interventi non soggetti a permesso di costruire e le opere di cui all’art. 59 della LR12/05;
- relazione paesaggistica semplificata (di cui all’Allegato D del D.P.R. n. 31/2017) e da elaborati tecnici analitici e progettuali.
- elaborati di progetto
La procedura semplificata in sintesi
La richiesta deve essere corredata da Relazione paesaggistica semplificata (di cui all’Allegato D del D.P.R. n. 31/2017) e da elaborati tecnici necessari per la valutazione della conformità al piano paesaggistico e compatibilità con i valori che qualificano il contesto di riferimento, compilata in ogni sua parte da un tecnico abilitato con specifica competenza in temi di tutela del paesaggio.
Il procedimento si avvia con una verifica preliminare se l’intervento non rientra nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A, ovvero all’articolo 149 del Codice (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), oppure non sia assoggettato a regime autorizzatorio ordinario (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.). il Parco richiede all’interessato, ove occorrano, ulteriori documenti e chiarimenti entro 10 gg. dal ricevimento dell’istanza (sospendendo i termini del procedimento) e decorso tale termine l’istanza è dichiarata improcedibile.
Entro il termine di 20 gg. il Parco completa l’istruttoria (acquisendo il parere della Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano) con una motivata proposta di accoglimento alla Soprintendenza. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva esprime il proprio parere vincolante al Parco entro 20 gg. (in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente si forma il silenzio assenso) e nei successivi 10 gg. il Parco adotta il provvedimento. Complessivamente, il procedimento di conclude in 50 gg. quando le valutazioni del Parco e della Soprintendenza sono positive.
Nel caso di valutazione negativa delle opere da parte del Parco in merito alla conformità al piano paesaggistico ed alla compatibilità con i valori che qualificano il contesto di riferimento, il Parco stesso, entro 10 gg., comunica all’interessato Richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Tale comunicazione sospende i termini del procedimento e l’interessato entro 15 gg. presenta le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il Parco, entro 20 gg., rigetta motivatamente l’istanza.
In caso di valutazione negativa del Soprintendente sulla proposta di accoglimento del Parco, il Soprintendente entro 10 gg. comunica i motivi ostativi ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento. Con tale comunicazione viene sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 15 gg. entro il quale presentare le proprie osservazioni ed il progetto adeguato. Decorso tale termine, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro i termini di 20 gg. adotta il provvedimento motivato di diniego e ne dà comunicazione al Parco.
Normativa
- Scarica il regolamento "Istituzione e disciplina della commissione per il paesaggio" (.pdf 403 kB)
- Scarica il D.P.R. 13/02/2017, n. 31 (.pdf 1.35 MB)
- Scarica il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 4/2020 del 8.1.2020 (.pdf 16 kB)
Modulistica e istruzioni redazionali
- Scarica la Relazione paesaggistica semplificata (Allegato D del D.P.R. n. 31/2017) (.pdf 232 kB)
- Scarica le istruzioni redazionali per interventi semplici (.pdf 104 kB)
- Scarica l'elenco delle specie arboree ed arbustive autoctone del Parco Agricolo Sud Milano (.pdf 23 kB)
- Scarica l'elenco delle principali formazioni vegetali arboree, arbustive ed elofitiche del Parco Agricolo Sud Milano (.pdf 33 kB)
Data creazione: Tue Sep 27 15:37:14 CEST 2016