Accesso civico generalizzato
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Cos'è
L'Ente garantisce l'accesso civico generalizzato alle informazioni, dati e documenti detenuti, ulteriori rispetto a quelli per i quali vi è un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti e dei casi di esclusione previsti dall'art. 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La richiesta di accesso non richiede motivazione.
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A chi si rivolge
Chiunque, indipendentemente dal possesso di una specifica legittimazione soggettiva o di avere la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio dello Stato.
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Cosa fare / Chi contattare
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Cosa fare
Inviare la richiesta, attraverso l'apposito modulo, al Servizio URP o al Settore competente.
Nei casi di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, inviare la richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza attraverso l'apposito modulo.
- Dove chiedere informazioni
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Struttura: Area Direzione Generale Altro: Ufficio relazioni con il pubblico Sede: Spazio URP
via Vivaio, 1 20122 MilanoTel.: 800 88 33 11 Web: http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/URP/chiedilo-allurp/index.html
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- Dove presentare la domanda
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Struttura: Area Direzione Generale Sede: Spazio URP
via Vivaio, 1 20122 MilanoTel.: 800 88 33 11 Come: - posta certificata all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
- posta ordinaria all'indirizzo protocollo@cittametropolitana.mi.it -
Per
individuare e inviare direttamente al Settore, che detiene il dato o il documento, competente ad evadere la richiesta di accesso civico generalizzato, consulta l'organigramma.
Web: http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/URP/Organigramma/index.html
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- Modulistica
Richiesta accesso civico generalizzato - Urp
(Formato Pdf 257 Kb)Richiesta accesso civico generalizzato - Settore/Ufficio competente
(Formato Pdf 257 Kb)Richiesta di riesame
(Formato Pdf 225 Kb) - Costi
Il rilascio di dati, informazioni o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito. Sono previsti i seguenti rimborsi per la riproduzione su supporti materiali: - euro 2 per il CD rom. Per riproduzioni particolari, vedi il Regolamento sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso (allegato B) nella sezione "Normativa".
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Cosa fare
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Cosa fa la Città Metropolitana
La Città metropolitana, ricevuta la richiesta, la valuta e si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni. Se individua soggetti controinteressati (persone fisiche o giuridiche), comunica loro di aver ricevuto una richiesta di accesso generalizzato e concede un termine di dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata, durante i quali il termine di conclusione del procedimento è sospeso. L'opposizione del controinteressato non preclude l'accoglimento della richiesta di accesso.
Nei casi di pronuncia favorevole, l'Ente trasmette l'informazione, il dato o il documento al richiedente. In presenza di opposizione da parte dei controinteressati le informazioni, i dati o i documenti richiesti potranno essere forniti trascorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso.
Nei casi di pronuncia non favorevole, comunica al richiedente i motivi del mancato accoglimento della richiesta.
Nei casi di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza attraverso l'apposito modulo. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide sulla richiesta di riesame entro 20 giorni. Tale termine può essere sospeso fino ad un massimo di 10 giorni per acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali, necessario qualora l'accesso sia stato negato o differito per tutelare l'interesse alla protezione dei dati personali. Anche il soggetto controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione.
Contro la decisione del Settore/Ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, contro quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso, in via non giurisdizionale, al Difensore civico regionale, secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 8, del d.lgs. 33/2013. Stesso ricorso può essere presentato dal controinteressato in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione.
In ogni caso, il richiedente o il controinteressato può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento.
- Area
Direzione Generale - Denominazione procedimento
Accesso civico generalizzato - Tempi
30 gg., 20 gg in caso di richiesta di riesame.
- Area
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Maggiori informazioni
- Pagine e siti web
- Pagine e siti web
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Normativa
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Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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Legge n. 190 del 6 novembre 2012
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
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Regolamento della Città metropolitana di Milano n. atti 281875\1.18\2016\9
- Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013