Autorizzazione/nulla osta per attività di spandimento fanghi in agricoltura
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Cos'è
L'Ente autorizza le imprese che, avendo impianti di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi) siti in altre Province, desiderano recuperarli, tramite spandimento in agricoltura (R10) in terreni facenti parte del territorio della Città metropolitana di Milano.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.
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A chi si rivolge
Imprese
Condizioni richieste per la domanda
- - Essere iscritte al Registro delle Imprese
- - Essere titolari di autorizzazione per attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi).
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Cosa fare / Chi contattare
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Cosa fare
Presentare la domanda nella forma e nei contenuti indicati dalla d.g.r. n. 10161/2002, utilizzando la piattaforma Inlinea.
- Dove chiedere informazioni
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Struttura: Settore Rifiuti e bonifiche Altro: Servizio Coordinamento tecnico rifiuti Sede: Piceno
viale Piceno, 60 20129 MilanoA chi rivolgersi: Paola Gambale Tel.: 02 7740 3699 E-mail: ambiente@cittametropolitana.mi.it Web: Vai al sito
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- Dove presentare la domanda
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Per
presentazione domanda online
Struttura: Settore Rifiuti e bonifiche Web: https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php Come: esclusivamente attraverso la piattaforma web Inlinea
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Per
presentazione domanda online
- Costi
Gli oneri istruttori ammontano a € 186,00. Le modalità di versamento sono indicate nella pagina: http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/autorizzazioni_trattamento_rifiuti/oneri_istruttori_rifiuti.html
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Cosa fare
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Cosa fa la Città Metropolitana
L'Ente autorizza le istanze relative all'utilizzo di nuovi terreni per l'esercizio dell'attività di recupero (R10) in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi già trattati presso impianti autorizzati in altre Province.
La procedura deve essere prevista dallo specifico provvedimento autorizzativo dell’impianto di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi).
- Area
Ambiente e tutela del territorio - Settore
Rifiuti e bonifiche - Denominazione procedimento
Autorizzazione/nulla osta per attività di spandimento fanghi in agricoltura -
Responsabile del Procedimento
Laura DeliaTelefono: 02 7740 3442 E-mail: l.delia@cittametropolitana.mi.it - Tempi
60 o 90 giorni a seconda del tipo di autorizzazione dell'impianto che ha trattato i fanghi
- Area
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Maggiori informazioni
- Pagine e siti web
- Pagine e siti web
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Normativa
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Decreto legislativo n. 99 del 27/01/1992
- “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”
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Legge Regionale n. 12 del 12/07/2007
- Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione rifiuti
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Deliberazione Giunta Regionale n. 2031 del 01/07/2014
- Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
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Decreto legislativo n. 99 del 27/01/1992