Classificazione delle strutture ricettive alberghiere

  • Cos'è

    L’ente provvede alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, delle residenze turistico alberghiere (RTA) e delle strutture all’aria aperta (campeggi). La classificazione è rappresentata dalle stelle che vengono assegnate sulla base di parametri tecnici e servizi forniti.


    Periodicità/Durata
    La classifica assegnata termina dal momento in cui la struttura viene chiusa.
  • A chi si rivolge

    Chi intende avviare un’attività ricettiva che deve essere classificata come nuova apertura, o chi chiede il passaggio di categoria o il cambio di denominazione.


  • Cosa fare / Chi contattare

  • Cosa fa la Città Metropolitana

    L'Ente, dopo avere valutato la correttezza della documentazione ricevuta, effettua il sopralluogo presso la struttura. Completa le verifiche e trasmette al titolare dell'esercizio il decreto di classificazione.
    E' possibile fare ricorso contro la classificazione entro 30 giorni dalla data di notifica.


    • Area
      Pianificazione e sviluppo economico
    • Settore
      Turismo e marketing territoriale
    • Denominazione procedimento
      Classificazione di aziende alberghiere di nuova apertura (conferma iscrizione provvisoria) o di aziende alberghiere già in esercizio
    • Responsabile del Procedimento
      Giorgio Giulio Grandesso
      E-mail: g.grandesso@cittametropolitana.mi.it
    • Tempi
      - 30 giorni per le aziende di nuova classificazione
  • Maggiori informazioni

  • Normativa

    • Legge n. 135 del 29 marzo 2001
      • Legge quadro per la riforma della Legislazione nazionale del Turismo
    • Legge n. 284 del 25 agosto 1991
      • Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche
    • Regolamento regionale n. 5 del 07 dicembre 2009
      • Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
    • Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011
      • Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
    • Legge Regionale n. 27 del 2015
      • Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
    • Regolamento regionale n. 7 del 5 agosto del 2016
      • Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)
 
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