Divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata
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Cos'è
L'ente può, con provvedimento motivato, disporre il divieto di inizio o di prosecuzione dell'esercizio di recupero rifiuti alle imprese che:
- non abbiano trasmesso la documentazione richiesta nel termine fissato;
- non hanno rispettato le norme tecniche e le condizioni per l’esercizio dell’attività, salvo che non provvedano a conformarla entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'ente stesso.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.
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A chi si rivolge
Imprese iscritte al Registro dei Recuperatori
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Cosa fare / Chi contattare
- Dove chiedere informazioni
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Struttura: Settore Rifiuti e bonifiche Sede: Piceno
viale Piceno, 60 20129 MilanoE-mail: sito.ambiente@cittametropolitana.mi.it
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- Dove chiedere informazioni
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Cosa fa la Città Metropolitana
L'ente effettua il controllo periodico sulle attività di recupero dei rifiuti. Nel caso in cui accerti il mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni, con provvedimento motivato, disporre il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività.
- Area
Ambiente e tutela del territorio - Settore
Rifiuti e bonifiche - Denominazione procedimento
Divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti -
Responsabile del Procedimento
Laura DeliaE-mail: l.delia@cittametropolitana.mi.it - Tempi
90 gg
- Area
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Maggiori informazioni
- Pagine e siti web
- Pagine e siti web
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Normativa
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Decreto legislativo n. 152 art. 216 del 03 aprile 2006
- Norme in materia ambientale.
- relativa a: Procedure semplificate
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Decreto legislativo n. 152 art. 216 del 03 aprile 2006