Sanzioni
La "multa" è una sanzione amministrativa elevata per infrazioni al Codice della Strada.
Può essere:
- "accertata e contestata" nel caso il trasgressore sia presente e quindi risulti possibile consegnare immediatamente il verbale relativo all'infrazione;
- "accertata e notificata" allorchè il verbale venga spedito per posta all'indirizzo del trasgressore (entro il termine di novanta giorni dall'accertamento).
Il verbale che il trasgressore riceve deve contenere:
- la relazione della violazione e i dati del veicolo;
- l'importo della sanzione (inclusa, se prevista, l'eventuale riduzione) e la modalità di pagamento;
- la procedura per la presentazione dell'eventuale ricorso.
Il trasgressore ha sessanta giorni di tempo dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale per corrispondere il dovuto.
Dal 2013, se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica, si ha diritto ad una riduzione del 30% con esclusione per le violazioni più gravi per le quali sia prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente (es. sorpasso in curva, circolazione sulle corsie di emergenza, guida in stato di ebbrezza, etc...).
Qualora si decidesse, invece, di opporre ricorso, questo andrà presentato al Prefetto del luogo dove è avvenuta l'infrazione o, in alternativa, al Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto dovrà essere inoltrato entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata all'ufficio o al comando dell'organo accertatore oppure direttamente al Prefetto; al Giudice di Pace, invece, può essere presentato a mano oppure a mezzo posta alla cancelleria del Giudice, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale.
In casi particolari, per i trasgressori che versino in condizioni economiche disagiate, è possibile richiedere la rateizzazione della sanzione se l'importo di questa risulti però superiore alla somma di € 200,00.
Data creazione: Tue Feb 19 16:48:44 CET 2019