PLURIEFFICACIA COMUNICAZIONI
FAQ Pluriefficacia comunicazioni
Per quanto riguarda una comunicazione di assunzione di un tempo determinato sul Portale Sintesi, inserendo le date di inizio e fine rapporto e inviando, quindi, la comunicazione contestualmente anche all’INAIL, tale comunicazione vale anche ai fini della cessazione?
Ottemperando all’obbligo del DNA INAIL tramite la comunicazione di assunzione, non è più necessario comunicare nulla in sede di cessazione. Nel caso di comunicazioni effettuate antecedentemente all’11 di gennaio 2008, prima dell’entrata in vigore della pluriefficacia, si deve invece comunicare anche la fine del rischio all’INAIL.
Come si fa a comunicare il movimento di soggetti privi di posizione INAIL?
I codici da attribuire alle categorie di datori di lavoro non soggette all’obbligo assicurativo o alle ditte di nuova costituzione che non sono ancora in possesso della posizione sono reperibili sul sito http://www.cliclavoro.gov.it/ nell'ultima versione del documento Modelli e Regole del Ministero del Lavoro.
In merito alla possibilità di effettuare contestualmente al nulla osta del Centro per l’Impiego la comunicazione all’INAIL, la tempistica rimane identica?
Le tempistiche di invio delle comunicazioni all'INAIL si sono automaticamente adeguate a quelle previste per l'invio delle stesse al centro per l'impiego, a seguito della pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie.
Se uno stagista non è soggetto ad INAIL ma in sede di comunicazione indica come obbligatorio l’inserimento di una PAT, come bisogna comportarsi?
Se il tirocinio è finalizzato all'inserimento lavorativo e non rientra nei casi di esclusione, dovrà essere comunicato inserendo nel campo "Ente Previdenziale" l'opzione "Nessun Ente" e nel campo della Pat Inail la Posizione Assicurativa Territoriale del soggetto che si occupa dell' Rc.
Data creazione: Thu Jul 20 14:39:26 CEST 2017