Le consigliere e i consiglieri di parità operano in ogni regione, provincia e città metropolitana. La loro figura è stata istituita nel 1991. Il decreto legislativo 198/2006 ne ha potenziato i compiti.
La loro nomina (sia degli effettivi che dei supplenti) avviene per decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione delle Regioni, delle Province e delle Città metropolitane. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e qualora vengano a conoscenza di reati sono obbligatia a segnalarli all'autorità giudiziaria. Le loro funzioni concernono la promozione e il controllo dell’attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.
La scelta delle consigliere e dei consiglieri di parità (effettivi e supplenti) e la conseguente nomina si basa sul possesso di competenze specifiche ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità e di mercato del lavoro. Tali requisiti devono essere dimostrati attraverso la presentazione di un’idonea documentazione.
Il loro mandato dura quattro anni. Inizialmente, era stato previsto che potesse essere rinnovato una sola volta.; con il D. Lgs. n. 5/2010, invece, tale previsione è stata modificata. Perciò, attualmente, il rinnovo risulta possibile “per non più di due volte”.
Data creazione: Fri Oct 20 12:13:12 CEST 2023