Vigilanza ambientale
Lo scopo è prevenire e segnalare le violazioni di leggi e/o eventuali regolamenti emanati da Parlamento, Regione Lombardia o Enti competenti a difesa dell'ambiente e degli animali, monitorare e segnalare le situazioni di pericolo e di degrado correlate.
La L.R. 9/2005, che disciplina il Servizio volontario di vigilanza ecologica, prevede all'art. 1 la partecipazione dei Cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico all'interno della Pubblica Amministrazione ed in tal senso definisce la figura della GEV e le finalità del Servizio.
Per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e d'interesse per la natura ed il territorio, stabilisce l'organizzazione e lo svolgimento delle relative attività tra l'altro di:
- vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa;
- collaborazione con le Autorità competenti in materia ambientale per la raccolta di dati ed informazioni e per monitoraggi nonché per interventi e soccorso in caso di emergenze o disastri di carattere ecologico.
L'attività di vigilanza-segnalazione-accertamento prevista dalla normativa (artt. 3 c. 1a, 4 commi 1b e 2f, 6 e 7 della l.r. 9/05; d.P.G.R. 21.4.2009, n. 3832; TULPS; L. 689/1981, l.r. 1/2012) puo' differire tra le GEV della Città metropolitana di Milano, ferme restando le materie di competenza "di base" (voci da n. 1 a n. 9 dell'elenco che segue), assegnate al primo incarico (dal 2005 si è aggiunta la materia forestale al n. 10).
La materia e/o la normativa relativa alla violazione da accertare, e che prevede una sanzione, o segnalare risultano indicate nei decreti rispettivamente prefettizio, di nomina a guardia particolare giurata (materia ecologica, eventuale integrativa zoofila) e successivo metropolitano (già provinciale), d'incarico a GEV (normative ecologiche e forestali, eventuale aggiuntiva ittico-piscatoria, venatoria, zoofila).
La stessa disciplina prevede all'art. 10 che le GEV, conservando la propria autonomia, cooperino con i Servizi di Polizia locale e idraulica, con l’ARPA (Azienda Regionale per l'Ambiente) e col Corpo forestale, sulla base di accordi tra gli Enti organizzatori del Servizio e gli Enti o Corpi interessati; in proposito le Province possono promuovere accordi quadro per lo svolgimento di tali cooperazioni.
Vi è inoltre la collaborazione con la Regione e gli altri Servizi di Vigilanza ecologica volontaria e le rispettive GEV.
Per l'attività di vigilanza e monitoraggio sul territorio le Guardie Ecologiche possono utilizzare la cartografia ed i dati forniti dal SIA - Sistema Informativo Ambientale della Città metropolitana.
Alcune GEV della Città metropolitana di Milano, quindi, in aggiunta alla vigilanza ecologica e forestale di base e comunque durante il servizio di GEV, in seguito a specializzazione ed abilitazione apposite esercitano la vigilanza zoofila e/o venatoria e/o piscatoria.
Le materie di tutela ambientale di competenza delle GEV metropolitane dei rispettivi Nuclei operativi (2 - 3 -4) ha riferimento alla seguente normativa di settore collegata a quella generale (l.r. 9/2005, art.. 1, comma 2bc, art. 3 - c. 1a, art.. 4 - c. 1e, art. 10; d.PGR 3832/2009; L.689/1981, l.r. 1/2012):
- Aree regionali protette - L.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".
- Fauna minore e flora spontanea - L.r. 31 marzo 2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea".
- Minerali da collezione - L.r. 10 gennaio 1989, n. 2 "Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione".
- Cave - L.r. 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava".
- Funghi epigei - Capo I "Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" del Titolo VIII della L.r. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- Tartufi - Capo II "Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati" del Titolo VIII "Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei" della L.r. 5 dicembre 2008, n. 31.
- Api - Art. 11 "Disposizioni per l’attività del settore apistico" del capo II "Disposizioni in materia di sviluppo economico e attività produttive" della L.r. 24 marzo 2004, n. 5 "Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Disposizioni in materia di sviluppo economico e attività produttive. Collegato ordinamentale 2004".
- Scarichi di acque reflue domestiche, reti fognarie - Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" così come sanzionati dall’art. 133, comma 2 , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; - R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "T. U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idriche delle diverse categorie" e R.D. 9 dicembre 1937, n 2669 "Regolamento sulla tutela delle opere idriche e delle opere di bonifica", limitatamente all’accertamento degli illeciti amministrativi.
- Rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio - Art. 192 "Divieto di abbandono" della Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (cd. Codice dell'ambiente").
- Paesaggio e foreste - L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, limitatamente al Titolo IV "Disposizioni sulle superfici e sull'economia forestali".
- Ittiofauna e pesca - L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, limitatamente al Titolo IX "Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della regione".
- Fauna selvatica e caccia - L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." - L.r. 16 agosto 1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell' equilibrio ambientale e disciplina dell' attività venatoria".
- Animali - L. 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"; - Capo II “Norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” del Titolo VIII “Norme in materia di sanità pubblica veterinaria” della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, per l'applicazione dei relativi regolamenti generali e locali emanati a tutela degli animali.
aggiornamento: 10.01.2017 G.Guida
NOTA il completamento e l'aggiornamento di queste pagine web e delle schede informative correlate, curate dall'URP-UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, è in corso: per suggerimenti consulta i contatti
Data creazione: Tue Mar 08 10:18:20 CET 2016