Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato

Con il Dpr 13 febbraio 2017, n. 31, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 marzo u.s., è stato emanato il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Il provvedimento è entrato in vigore il 6 aprile 2017.

Nel nuovo Dpr 31/2017 sono stati individuati 31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (Allegato A), che vanno ad incrementare casi di esclusione già previsti dall'art. 149 del D. lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e 42 interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Allegato B).

A procedimento semplificato autorizzatorio sono assoggettate anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

La pratica di autorizzazione paesaggistica semplificata dovrà concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Rispetto alla procedura precedente, viene eliminata la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento.
Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, l’Amministrazione procedente potrà richiedere gli ulteriori documenti e chiarimenti indispensabili, che dovranno pervenire entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile.
Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero, in caso di richiesta d’integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione pervenuta. Se anche la valutazione del Soprintendente e' positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti vale il silenzio assenso. 

Il Dpr 31/2017 abroga il Dpr 139/2010 e lascia inalterata la procedura ordinaria definita dall’art. 146 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i.

 

Normativa

Modulistica

Ultimo aggiornamento: Tue Nov 05 13:02:37 CET 2024
Data creazione: Mon Nov 22 09:50:52 CET 2021

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