Che cosa è
Il canone per licenze e concessioni di accessi stradali rappresenta il corrispettivo dovuto all'Ente proprietario di una strada per l'uso o l'occupazione da parte di terzi della stessa e delle sue pertinenze. Istituita dalla Provincia di Milano con delibera 6/10/1971, atti prov.li 8085/4877/70, modificato con delibera 5/12/1994 atti prov.li 22396/2840/94.
Chi deve pagare
Il canone di concessione per accessi stradali è dovuto dal titolare della licenza di esercizio nel caso di aziende ed impianti di natura industriali, commerciali e simili mentre per i distributori di carburante è richiesto al titolare dei decreti regionali.
Quanto si paga
Le tariffe (all. C del Regolamento) sono stabilite in rapporto al vantaggio che la licenza o concessione per l'utilizzo del suolo stradale riveste per le iniziative del concessionario, all'importanza della licenza o della concessione nonchè alle soggezioni che possono derivare alla strada
Una ulteriore graduazione della tariffa è ottenuta dall'applicazione di coefficienti di maggiorazione, da 1 a 4, in relazione alle categorie di importanza delle strade provinciali.
Il canone annuo, determinato dall'applicazione delle tariffe così come stabilite dall'allegato C del regolamento, è aggiornato annualmente in base agli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati (raffronto indici Dic/Dic).
Modalità di pagamento
La scadenza per il pagamento del canone per licenze e concessioni di accessi stradali è stabilita al 30 di giugno di ogni anno e va effettuato a mezzo bollettino di c/c postale n. 31968209 intestato a Città metropolitana di Milano - INTROITI CANONI ACCESSI STRADALI - Servizio Tesoreria - Via Vivaio 1 - Milano.
Le esenzioni sono elencate all'art. 44 del Regolamento.
Rimborsi
Nel caso di versamento di somme versate e non dovute la domanda per ottenere il rimborso, adeguatamente documentata, va presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale.
Recuperi di imposta
La Provincia provvede al recupero del Canone non pagato entro il termine di prescrizione di cinque anni; sulle somme sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.La riscossione coattiva del canone viene effettuata mediante iscrizione a ruolo con le modalità previste dal Lgs 13/4/1999 n.112.
Data creazione: Tue Dec 01 12:16:22 CET 2015