CIR

CIR - Che cosa è il Codice Identificativo di Riferimento

Tutte le strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 27/15 di Regione Lombardia, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche (LT) ai sensi della legge 431/1998, devono utilizzare il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo a tale scopo utilizzato.

Il codice CIR, come previsto dall’articolo 38, commi 8 bis e ter, della L.R. 27/15, è stato introdotto al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti.

Il codice CIR coincide con il Codice Regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici ROSS1000 ed è disciplinato dalla D.G.R. XII/169 del 19/04/2023 “Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) in attuazione dell’articolo 38 comma 8 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”.

La normativa sul CIR (Codice Identificativo di Riferimento) è altresì contenuta nella Legge n. 58/19, il c.d. “decreto crescita” (legge di conversione del D.L. n. 34/19). In particolare, co. 7 dell’art. 13-quater, prevede quanto segue:

I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione

Il codice  CIR deve essere richiesto dal titolare/gestore della struttura messa a reddito, indipendentemente dal fatto che operi in forma imprenditoriale o non imprenditoriale.

 

 

Come si ottiene il CIR

Il richiedente, una volta inoltrata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune territorialmente competente la richiesta di avvio dell’attività o di messa a disposizione dell’alloggio o porzioni di esso per locazione con finalità turistica, attende comunicazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana di Milano per poter accedere al sistema di gestione dei flussi turistici ROSS1000 al cui interno è visibile il CIR.

In sintesi i tre passagi:

  1. Il richiedente presenta al SUAP del Comune di competenza la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o la CIA (Comunicazione di Inizio Attività);
  2. Il Comune comunica alla Provincia o alla Città metropolitana di Milano competente per territorio, le SCIA/CIA;
  3. Con la trasmissione della domanda da parte del Comune competente alla Provincia di appartenenza o alla Città metropolitana di Milano, viene generata in ROSS1000 una sezione dedicata alla struttura. Il richiedente verrà contattato (tramite mail generata automaticamente dal portale ROSS1000) dall’Amministrazione provinciale/Città metropolitana di riferimento, per garantire l’accesso a ROSS1000 (accesso che avviene tramite SPID o CIE), all’interno del quale l’utente troverà il Codice Regione (che corrisponde al CIR) da pubblicizzare secondo le indicazioni di legge.

 

>>>   IMPORTANTE   <<<

  • Nel presentare la SCIA/CIA nella modulistica del SUAP del Comune territorialmente competente, è indispensabile compilare il campo riferito all'indirizzo mail generico (non PEC); solo a tale indirizzo mail generico verrà trasmessa automaticamente una mail contenente il CIR generato dal portale regionale ROSS1000. 

 

 

Chi presenta la SCIA e chi la CIA:

Le strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel) e non alberghiere (strutture ricettive all’aria aperta, case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi), presentano al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di competenza la SCIA  (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Le CAV (case e appartamenti per vacanza), bivacchi fissi e alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche (LT) ai sensi della legge 431/1998, presentano al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di competenza la CIA (Comunicazione di Inizio Attività).

 

 

Le sanzioni in caso di mancata indicazione del CIR

titolari delle strutture e delle tipologie ricettive che non rispettano gli obblighi di indicazione del CIR sono soggetti a sanzione pecuniaria prevista dall'art. 39 della L.R. 27/2015 ai seguenti commi:

3 bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui all'articolo 38, commi 8 bis e 8 ter, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

 

  1. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e 3 bis, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del Comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.

La stessa sanzione viene prevista anche nel caso in cui lo stesso codice CIR, una volta ottenuto, non sia presente negli annunci immobiliari ed in tutte le forme di commercializzazione, pubblicizzazione e offerta ricettiva.

I soggetti che esercitano attività di intermediari immobiliari (come i property manager), nonché quelli che gestiscono portali telematici che non rispettano gli obblighi di indicazione del codice CIR sono soggetti a sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro, per ogni unità immobiliare, o parti di essa, che pubblicizzano, promuovono o commercializzano.

 

Sostanzialmente, quando viene commercializzata, ma anche pubblicizzata o promossa una struttura turistico-ricettiva, scatta l’obbligo di indicare il codice CIR. In caso contrario si rischiano sanzioni amministrative sia per il proprietario/titolare dell’attività che per l’eventuale intermediario/gestore (property manager).

Pertanto il codice CIR, oltre che sui propri siti web, deve essere indicato anche nei portali di prenotazione OTA (Online Travel Agencies), ossia le agenzie di viaggio che operano online (ad esempio: AIRBNB, BOOKING, ecc.).

Il controllo del rispetto della norma è in capo ai Comuni

 

 

CIR adempimento propedeutico alla richiesta del CIN

L’ottenimento del CIR (Codice Identificativo di Riferimento) rappresenta il passaggio propedeutico necessario alla richiesta ed ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN), entrato ufficialmente in vigore dal 3 settembre 2024, ai sensi all’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Infatti, la Banca Dati delle Strutture Ricettive nazionale (BDSR) del Ministero del Turismo per l’ottenimento del CIN richiede, preventivamente, che l’utente abbia presentato la SCIA/CIA al SUAP competenete per poter ottenere il CIR della propria struttura ricettiva mediante la registrazione dell'immobile nella banca dati regionale ROSS1000.

Pertanto, soltanto chi ha già ottenuto il codice CIR può ottenere il Codice Identificativo Nazionale. Mentre, chi non lo avesse ancora ottenuto, deve preventivamente ottenerlo per poi procedere con l’ottenimento del CIN.

 

A supporto delle richieste di chiarimenti da parte delle strutture ricettive per l'ottenimento del CIN, ricordiamo che è possibile utilizzare i canali attivati dal Ministero, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:

  • Contact Center del Ministero del Turismo: Tel. 06.164169910

 

                     urp@ministeroturismo.gov.it

 

Ultimo aggiornamento: Sat Sep 14 17:25:15 CEST 2024
Data creazione: Sat Sep 14 16:11:11 CEST 2024

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