Direttore Tecnico Agenzia di viaggi e turismo
La responsabilità tecnica dell'Agenzia di viaggio e turismo è affidata a un Direttore Tecnico che:
- Sovraintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
- Assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.
L’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico è rilasciata, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, a seguito del riconoscimento dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 (prot. N. 1432), “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo” ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
Ai fini dell’adeguamento della normativa regionale alla disciplina introdotta dal citato DM, con l.r. 23 del 16/12/2021 è stata modificata la l.r. 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”. Di conseguenza, il Registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo della Lombardia è stato abrogato.
Le procedure per la presentazione della domanda di abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio con validità a livello nazionale sono state definite con Deliberazione di Giunta regionale n. XI/6185 del 28 marzo 2022 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 14 del 4 aprile 2022).
Le domande potranno essere inoltrate alle Province e alla Città Metropolitana di Milano competente, su modelli resi disponibili a partire dal 20 aprile 2022.
>> UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MODELLI PREDISPOSTI DA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO <<
Sono irricevibili le istanze che NON risultano:
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- L’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguita in base ad altre disposizioni regionali NON è requisito utile ai fini dell’abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del D.M. n. 1432/2021 e della D.G.R. Lombardia n. XI/6185/2022.
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I richiedenti:
- RESIDENTI in Regione Lombardia presentano domanda alla propria Provincia (o alla Città metropolitana di Milano) di residenza, all’indirizzo PEC della rispettiva Provincia di residenza.
- NON RESIDENTI in Regione Lombardia presentano domanda in qualsiasi Provincia (o alla Città metropolitana di Milano) all’indirizzo PEC della rispettiva Provincia prescelta
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Con riferimento ai Direttori Tecnici già iscritti nell’abrogato registro di Regione Lombardia si comunica che l’ultimo elenco è stato approvato con d.d.g. n. 11616 del 31/08/2021 (vedi Allegato). Tali soggetti possono continuare ad esercitare la professione sul territorio regionale della Lombardia e in esclusiva per una sola agenzia di viaggio ai sensi dell’articolo 63 comma 4 della l.r. 27/2015.
Qualora fossero interessati ad ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione a livello nazionale dovranno seguire le procedure abilitative previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale XI/6185/2022.
Data creazione: Sat Apr 16 13:07:27 CEST 2022