Gruppi Comunali - Intercomunali

GRUPPI COMUNALI: Ai sensi dell’art. 3 del r.r. 9/2010 l’iscrizione si formalizza attraverso la compilazione dell’apposita modulistica: “Domanda di Iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Gruppi Comunali/Intercomunali, costituiti da Comuni, loro Unioni, Enti
Parco e Comunità Montane”,  La Domanda va trasmessa, con firma digitale e tramite posta elettronica certificata, alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta della Sezione dell’Albo nella quale si richiede l’iscrizione.


Unitamente all’istanza dovranno essere prodotti i seguenti documenti :


a) Copia del Regolamento e dell’Atto Istitutivo approvati dall’Ente di appartenenza;
b) l’elenco nominativo dei volontari con indicazione della loro disponibilità a svolgere compiti operativi, il/i compito/i affiato/i e la specializzazione nell’organizzazione di appartenenza;
c) l’elenco dei mezzi, delle attrezzature e delle dotazioni di proprietà e/o a disposizione dell’Organizzazione;
d) relazione sull’attività eventualmente già svolta dalla data di istituzione e su quella in programma per l’anno corrente.


Ai sensi dell’art. 3 del r.r. 9/2010, l’iscrizione nell’Albo è disposta con un provvedimento del dirigente della struttura competente, che per la natura degli interessi pubblici tutelati nonché per la complessità del procedimento, deve essere adottato entro 90 (novanta) giorni della data di presentazione dell’istanza.

Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione e/o elementi di
valutazione integrativi, il termine di 90 (novanta) giorni può essere sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della
ricezione delle integrazioni richieste.

In particolare il termine di cui sopra è sospeso:
• per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell’art. 6 della l.r. 1/2012, comma 1, e dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/90);
• un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni qualora sia necessaria un’interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta (ai sensi dell’art. 5 della l.r. 1/2012).


II provvedimento di iscrizione nel Albo è trasmesso al Legale Rappresentante dell’Organizzazione mediante posta elettronica certificata, nonché al Prefetto territorialmente competente e a tutti i Sindaci interessati.
L’eventuale diniego dell’istanza di iscrizione per carenza dei requisiti è disposto con apposito provvedimento motivato e trasmesso con le stesse modalità di cui sopra al Legale Rappresentante dell’Organizzazione.

Ultimo aggiornamento: Fri Mar 17 11:56:29 CET 2017
Data creazione: Fri Mar 17 10:43:58 CET 2017

Siti tematici

Info

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

  •  Numero Verde: 800.88.33.11
    - dal lunedì al giovedì:
      10.00-12.00 / 14.00-16.00
    - venerdì:
      10.00-12.00
  • Chiedilo all'URP 
  •  Pec
  •  Peo
  • Apertura al pubblico martedì e giovedì solo su appuntamento da richiedere tramite:
    - Chiedilo all'URP 
    - Numero Verde: 800.88.33.11